Distruzione dei beni aziendali

Distruzione

La rottamazione dei beni

Perdita di beni per eventi fortuiti

Durante l’attività di un’ attività professionale o di impresa può capitare di trovarsi di fronte alla necessità di procedere alla distruzione dei beni aziendali, sia merci che strumentali, perché obsoleti, inutilizzabili o invendibili oppure possono capitare degli eventi straordinari che ne comportano comunque la fuoriuscita come ad esempio il furto, la perdita o la distruzione causata da eventi naturali quali incendi alluvioni e simili.

In queste situazioni  è importante adottare specifiche procedure al fine di vincere le presunzioni di cessione previste dall’articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1977 nr. 441 ai sensi del quale si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni ( le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa) né in quelli dei suoi rappresentanti, a meno che non sia dimostrato che i beni stessi:

- sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;

 - sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

La presunzione di cessione scaturisce dal confronto tra l'entità dei beni acquistati, importati o prodotti (al netto dei beni utilizzati per la produzione perduti o distrutti, nonché, dei beni consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato,ecc.) e l'entità dei beni presenti nei luoghi ove l’imprenditore o il professionista svolge le proprie operazioni, comprese le dipendenze, ecc.

La differenza tra le due entità evidenzia la quantità dei beni che,in via presuntiva, sono da considerare ceduti con la conseguenza che ove le effettive consistenze finali risultino inferiori a quelle contabilizzate, i beni costituenti la differenza si considerano ceduti senza il pagamento delle imposte. Torna su.

La rottamazione dei beni 

La rottamazione è la modalità con cui l’impresa procede alla distruzione volontaria dei beni. La rottamazione può essere:

-       Diretta quando la distruzione avviene ad opera dell’impresa;

-       Indiretta quando l’impresa cede a terzi i beni oppure li affida a terzi abilitati allo smaltimento dei rifiuti;

-       Su ordine viene effettuata su ordine di un organo della Pubblica Amministrazione.

 

Distruzione diretta

In base dell’articolo 2, comma 4 del D.P.R. 441/1997 l’imprenditore o professionista deve attenersi al seguente iter:

a)      Invio comunicazione scritta da inviare, tramite raccomandata A/R, almeno 5 giorni prima dell’operazione  agli  uffici delle Entrate e ai Comandi della Guardia di Finanza competenti, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi.

b)   redazione del verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;

c)       compilazione del documento di trasporto di cui al D.P.R. 472/1996, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

 

Distruzione indiretta

In alternativa alla rottamazione “diretta”, sono previsti due diversi metodi alternativi di smaltimento “indiretto” dei beni:

- consegna dei beni a soggetti autorizzati allo smaltimento rifiuti;
- vendita dei beni “in blocco”.

Nel caso in cui l’impresa non provvede direttamente alla distruzione dei beni ma li consegna agli appositi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti la prova di distruzione dei beni, non deve essere fornita con la procedura descritta nei punti precedenti, ma è data semplicemente dall’annotazione sul formulario di identificazione (previsto all’articolo 193 del Dlgs 3 aprile 2006 nr 152) emesso dal produttore o detentore ovvero dal soggetto autorizzato allo smaltimento che effettua il trasporto. Dal formulario devono risultare il nome e l’indirizzo del produttore e del detentore, origine, tipologia e qualità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso dell’instradamento e nome e indirizzo del destinatario.

 

Vendita in blocco

Con la vendita “in blocco” l’impresa effettua cessioni per quantitativi ingenti ad un prezzo complessivo senza distinguere il prezzo del singolo bene.

Per vincere la presunzione di cessione, questo tipo di vendite devono essere così documentate:

       - emissione di una normale fattura di vendita emessa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;

       - emissione di un documento di trasporto, progressivamente numerato, dal quale risulti, la natura e la quantità dei beni, nonché l’espressa sottoscrizione del cliente cessionario di aver ricevuto i beni stessi.

Il cedente dei beni deve, inoltre, annotare sull'esemplare del documento che rimane in suo possesso l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti. Tale costo, oltre che direttamente dalle fatture di acquisto, può essere determinato anche con i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino del “metodo al dettaglio” e della “media aritmetica ponderata”. Torna su.

 

Perdita di beni per eventi fortuiti

Se la perdita è stata causata da eventi fortuiti (quali ad esempio possono capitare nel normale svolgimento dell’attività d’impresa), accidentali o indipendenti dalla volontà del soggetto, la circolare 23 luglio 1998, n. 193/E si è espressa indicando come documentazione probatoria sufficiente  a dare evidenza dell’evento l’idonea documentazione di un organo della Pubblica Amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da cui risulti il verificarsi dell'evento, natura, qualità e quantità dei beni perduti e l'indicazione, sulla base del prezzo d'acquisto, del relativo ammontare complessivo;.

L’autocertificazione non dovrà essere inviata all’Amministrazione finanziaria, ma solo tenuta a disposizione.

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